diritti mamme lavoratrici

Diritti delle mamme lavoratrici

In questo articolo proviamo a chiarire quali sono le misure di tutela e protezione previste dalle leggi sul lavoro in favore delle neo mamme lavoratrici:

Sicurezza e tutela della salute

la neo mamma non può essere adibita a lavori ritenuti pericolosi, né a lavoro notturno a partire dall’inizio della gravidanza e sino al 7° mese dalla nascita del proprio figlio, anche se ciò comporta una modifica delle mansioni o il trasferimento.

Se il lavoro normalmente svolto dalla lavoratrice è considerato pericoloso o troppo faticoso durante la gravidanza o nel periodo di allattamento, dovrà essere assegnata a mansioni alternative senza che ciò comporti una riduzione di stipendio, né forme di discriminazione.

Divieto di licenziamento

Dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato licenziare. Tuttavia il rapporto si può interrompere per licenziamento in caso di colpa grave della lavoratrice, in conseguenza della cessazione dell’attività aziendale oppure per la scadenza naturale del contratto o per l’esito negativo nel periodo di prova. 

In caso di licenziamento, il datore di lavoro avrà l’onere di provare che la scelta di cessare il rapporto di lavoro non è collegata allo stato di gravidanza o alla maternità. 

Congedi diritti della mamme lavoratrici

La normativa sul congedo consente alla neo mamma lavoratrice di assentarsi dal lavoro conservando il proprio posto di lavoro e garantendole un sostegno economico.

Il periodo in cui è possibile chiedere il congedo inizia due mesi prima della data presunta del parto. In tal caso, dopo il parto la lavoratrice può fruire della seconda parte del congedo per ulteriori  tre mesi.

In alternativa la neo mamma può scegliere di fruire di tutti i 5 mesi di congedo dopo la nascita del bambino, purchè un medico specialista attesti che il lavoro durante la gravidanza non comporta rischi per la salute della mamma-lavoratrice o del nasciuturo. 

In caso di gravidanza a rischio attestata da certificato ASL la lavoratrice ha diritto ad anticipare il periodo di astensione dal lavoro (c.d. interdizione anticipata). 

In questo periodo di astensione dal lavoro la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione calcolata sulla busta paga dell’ultimo mese di lavoro precedente all’inizio del congedo 

Con il congedo parentale invece entrambi i genitori possono astenersi dal lavoro per sei mesi ciascuno, anche contemporaneamente, entro i primi dodici anni di vita del bambino, dando 5 giorni di preavviso al datore di lavoro.

Fra l’altro, in pochi sanno che puoi anche decidere di trasformare il tuo rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time.

La domanda per richiedere il congedo si presenta sul portale I.N.P.S. in questa sezione oppure tramite patronato.

Congedo per malattia del figlio

I genitori alternativamente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata della malattia del figlio fino al compimento dei suoi 3 anni. Dai 3 agli 8 anni del figlio l’astensione è di massimo 5 giorni l’anno. 

Il congedo per malattia dei figli è retribuito al 50% e solo per i primi tre anni del bambino.

Altri diritti

Alle madri lavoratrici dipendenti la legge riconosce il diritto ad avere il tempo necessario per allattare i propri figli durante le ore di lavoro. 

In caso di orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore il diritto all’allattamento è garantito per due ore al giorno, in due momenti diversi di un’ora ciascuno, fino al compimento di un anno di vita del proprio figlio. 

Questi permessi sono previsti anche per le lavoratrici part time per un totale di un’ora al giorno.

In caso di dimissioni presentate nel “periodo  protetto” (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento di un anno di vita del bambino) la lavoratrice madre ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione Naspi.

 Inoltre, in caso di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro entro il terzo anno di vita del bambino è previsto l’obbligo della convalida da parte dell’Ispettorato del Lavoro per verificare che le dimissioni siano effettivamente volontarie e non frutto di pressioni o costrizione da parte del datore di lavoro.

Al ritorno dal congedo la donna non può essere adibita a mansioni o occupare posizioni diverse da quelle precedenti, salvo accordo con la lavoratrice per eventuali esigenze di natura psico- fisica.

Infine è bene sapere che  la legge prevede una serie di misure di protezione contro le discriminazioni legate alla maternità.

In questi casi, se non si riesce a trovare una soluzione da sole, è opportuno rivolgersi ad un avvocato del lavoro, al sindacato o direttamente all’ispettorato del lavoro per affrontare la questione nel modo più consapevole.

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